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D. 27/05/2005 n. 67

1.3. E' altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.

1.4. Gli immobili di cui è prevista l'espropriazione sono indicati nell'elaborato del progetto definitivo denominato «Piano particellare di esproprio», tav. n. 5.

1.5. Il soggetto aggiudicatore è confermato nella società «Salerno Interporto S.p.A.».

2. Clausole finali.

2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento «1° stralcio funzionale dell'interporto di Battipaglia» approvato con la presente delibera.

2.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

2.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonchè forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2.5. Il Codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 27 maggio 2005 Il Presidente delegato Siniscalco Il segretario del CIPE Baldassarri Allegato 1 PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1. Prescrizioni. Compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, secondo le esigenze e le modalità da concordare con la Soprintendenza competente, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate. La strada provinciale 195 sia ripristinata a regola d'arte mediante il riempimento degli scavi con misto cementato, la sovrapposizione di uno strato di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore di cm 20 e la stesura del tappetino di usura avente uno spessore reso di cm 3 sull'intero piano viabile, previo scarifica del manto esistente. Inoltre dovrà essere ripristinata ed adeguata la segnaletica, eventualmente, danneggiata dai lavori di che trattasi. Tutti i reflui -sia essi meteorici, che civili e/o industriali - siano trattati e recapitati nel rispetto del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che nel rispetto delle vigenti norme sanitarie per accumuli idrici posti ad eventuale contatto antropico. Eventuali richieste per derivazioni e/o captazioni idriche dovranno seguire le procedure previste nell'apposito disciplinare approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale Destra Sele, a seguito di preventiva istanza da rivolgere alla competente amministrazione provinciale. Che la Interporto S.p.A. si faccia carico di quanto richiesto dall'ASIS per il tratto di nuova condotta necessario all'allaccio alla rete esistente, e cioè potenziare la condotta idrica esistente con una nuova tubazione. In conseguenza dell'interferenza con il metanodotto «Adduzione e reti di distribuzione per l'area industriale di Battipaglia - DN 200 -250-24 bar», attualmente in esercizio, adeguare l'opera alle fasce di rispetto, alle norme e alle condizioni per la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture stabilite nel decreto ministeriale 24 novembre 1984 e successive modificazioni del Ministero dell'interno (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzo di gas naturale con densità non superiore a 0,8). Nella fascia di rispetto pari a metri 20 coassiale al metanodotto dovrà essere mantenuto l'attuale livello di copertura nè potranno essere realizzate opere di qualsiasi genere. Eventuali incroci o percorsi in parallelo, a distanza inferiore a metri 2 dal metanodotto, con tubazioni non drenate (fognature, cavi elettrici, ecc.), derivanti da modifiche progettuali, dovranno essere preventivamente autorizzati da Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, e le modalità esclusive degli stessi concordate con il Centro Snam Rete Gas di Salerno. Nessun lavoro che comporti scavo o in generale movimentazione terra potrà da parte di alcuno essere intrapreso, in prossimità della condotta in esercizio, senza preventiva autorizzazione della Snam Rete Gas, Distretto sud occidentale, da richiedere presso il sopraccitato Centro Snam Rete Gas di Salerno che fornirà la necessaria assistenza, consistente nell'individuazione, senza alcun onere a carico della Salerno Interporto S.p.A., dell'esatta ubicazione della condotta mediante picchettamento. Gli spostamenti degli impianti interferenti di Enel dovranno essere richiesti almeno dodici mesi prima, concordando con Enel tempi e modalità. Dovrà essere precisata la potenza da impegnare in termini di KW per l'intera opera. L'approvvigionamento idrico a mezzo di due pozzi artesiani da realizzare, così come relazionato, sia dotato di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni necessarie per la destinazione d'uso prevista. I sistemi di smaltimento dei reflui di derivazione risultino essere proporzionati al numero massimo di utenze previste.

2. Raccomandazioni. Per quanto riguarda il restauro della masseria «Torre Ray», utilizzare tecniche tradizionali legate al recupero degli edifici monumentali. Allegato 2 CLAUSOLA ANTIMAFIA Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai decreti-legge 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come successivamente modificato e integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti. La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonchè di talune tipolo- gie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realiz zativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, fer roviario, acquedottistico, ecc.). Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto defini tivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che - oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione, vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato

art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 - l'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge, n. 55/1990 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato

art. 18 della legge n. 55/1990, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione fortettaria dei danni, pari al 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche

-di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni

-ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

 

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